Descrizione
Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'Autorità Locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La comunicazione scritta deve comprendere:
- generalità del denunciante;
- generalità dello straniero;
- gli estremi del passaporto o del documento di identificazione;
- l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata;
Alla comunicazione si devono allegare:
- copia del documento del dichiarante;
- copia del documento del cessionario (della persona che viene ospitata) - permesso di soggiorno o copia del passaporto pagina dei dati anagrafici e del visto di ingresso;
- copia della documentazione comprovante la proprietà o titolo di godimento del bene immobile (atto di proprietà o contratto di locazione);
La comunicazione e relativi allegati deve essere trasmessa al protocollo del Comune via PEC alla C.A. della Polizia Locale o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura.
N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web"
Sanzioni:
ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, olo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento dibeni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sonosoggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”
Maggiori informazioni: https://www.poliziadistato.it/articolo/125a93e344e6c73863395263
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Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2026, 14:20