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Ospitalità cittadini extracomunitari: adempimenti

Adempimenti per i privati che forniscono alloggio a cittadini extra-ue.

Data :

12 maggio 2026

Categorie:
Polizia Locale
Ospitalità cittadini extracomunitari: adempimenti
Municipium

Descrizione

Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'Autorità Locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere (pena l'applicazione delle sanzioni previste):

  • generalità del denunciante;
  • generalità dello straniero;
  • gli estremi del passaporto o del documento di identificazione;
  • l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata;

Alla comunicazione si devono allegare:

  • copia del documento del dichiarante;
  • copia del documento del cessionario (della persona che viene ospitata) - permesso di soggiorno o copia del passaporto pagina dei dati anagrafici e del visto di ingresso;
  • copia della documentazione comprovante la proprietà o titolo di godimento del bene immobile (atto di proprietà o contratto di locazione);

La comunicazione e relativi allegati deve essere trasmessa al protocollo del Comune via PEC alla C.A. della Polizia Locale o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura.

N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web"

Sanzioni:

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, olo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento dibeni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3500 €.

 

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2026, 11:08

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