Descrizione
Domenica 8 giugno 2025 e lunedì 9 giugno 2025 si terranno i seguenti Referendum Popolari:
1) Referendum sulla cittadinanza italiana: propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992.
Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni.
Il referendum sulla cittadinanza italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.
Testo del quesito: «Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».
2) Referendum sul Lavoro
Primo dei quattro referendum promossi dalla Cgil chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act, che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Il secondo quesito riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. Obiettivo è innalzare le tutele per chi lavora in aziende con meno di quindici dipendenti, cancellando il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Il terzo punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine.
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Il quarto quesito riguarda l’esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante.
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»"
Si potrà votare:
DOMENICA 8 GIUGNO 2025 dalle ore 07.00 alle ore 23.00
LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 dalle ore 07.00 alle ore 15.00
OPZIONE DI VOTO IN ITALIA PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) - Scadenza invio richieste: 10 APRILE 2025
I cittadini italiani residenti all’estero iscritti all'Aire e nelle liste elettorali, possono votare per corrispondenza (Legge 27 dicembre 2001, n. 459, e regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).
Voto in Italia presso il Comune di residenza - modalità e scadenze
In alternativa, gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’Aire possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale.
La scelta (opzione) va comunicata in forma scritta all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore entro il 10 aprile 2025 (dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni).
Per la comunicazione è preferibile utilizzare il modulo fac-simile o quello del proprio Ufficio consolare.
Come prescritto dalla normativa vigente, è a cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio Consolare.
La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio Consolare con le stesse modalità entro il 10 aprile 2025.
Allegati:
Modulo opzione di voto in Italia per residenti Aire
AMMISSIONE AL VOTO FUORI SEDE
Scadenza invio richieste: 4 MAGGIO 2025
Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni (art.2 comma 1 decreto legge 19.03.2025, n. 27).
Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda, utilizzando il modello sotto riportato, con indicazione dell'indirizzo completo di residenza e di domicilio nonchè, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Nella domanda è anche manifestata l'eventuale disponibilità a svolgere l'incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l'esercizio del voto fuori sede (art.2 comma 7 decreto legge 19.03.2025, n.27).
Modulo ammissione al voto fuori sede
Alla domanda occorre inoltre allegare:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della tessera elettorale personale;
- copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di essere elettore fuori sede ai sensi dell'art.2 comma 1 decreto legge 19.03.2025, n.27, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.
Sul punto, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che chiedono di votare per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e s.m.i., la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
AMMISSIONE AL VOTO ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
Scadenza invio richieste: 7 MAGGIO 2025
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al Comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, agli indirizzi:
servizidemografici@comune.monticellobrianza.lc.it
comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it
Inoltre potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Modulo ammissione al voto elettori temporaneamente all’estero
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentirne l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE
Scadenza invio richieste: 19 maggio 2025
La Legge 27 gennaio 2006, n. 22, modificata dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46 prevede la possibilità di voto al proprio domicilio alle persone dipendenti da apparecchiature elettromedicali nonché ad elettori intrasportabili e affetti da gravi infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
Per esercitare il diritto di voto al proprio domicilio è necessario presentare apposita domanda in carta libera all’Ufficio elettorale, di cui si allega il modello, unitamente a:
a) certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi AST(no medici famiglia o specialisti), da cui risulti la sussistenza di un'infermità fisica tale da impedire l’allontanamento dalla propria dimora
b) copia della tessera elettorale
c) copia di un documento di identità in corso di validità
Il predetto certificato non può avere data precedente al 24 aprile, 45° giorno precedente la data delle votazioni e deve recare una previsione di infermità di almeno 60 giorni dalla data di rilascio.
La dichiarazione dovrà essere presentata in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia tra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025.
Il voto sarà raccolto dai componenti del seggio nella cui circoscrizione territoriale si trova la dimora dell’elettore nei giorni e durante l’orario di votazione.
L’Ufficio Elettorale Comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Modulo per la richiesta del voto domiciliare
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Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2025, 13:01