Dichiarazione di ospitalità e Cessione di fabbricato

Ultima modifica 2 gennaio 2023

L'art. 7 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 disciplina che "Chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza". La dichiarazione di ospitalità deve essere compilata dalla persona proprietaria dell'immobile e deve essere presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, del luogo ove vi è l'immobile, entro 48 ore. 

La dichiarazione di ospitalità o il modulo per la cessione del fabbricato deve essere presentata presso l'Ufficio della Polizia Locale, previo appuntamento, entro 48 ore dall'arrivo della persona in Italia oppure della cessione dell'immobile e devono essere allegati i seguenti documenti: 
- copia documento d'identità del dichiarante; 
- copia del permesso di soggiorno o del passaporto del cessionario; 
- copia della documentazione comprovante la proprietà dell'immobile. 
 
 
 
 

 

Dichiarazione di ospitalità
02-01-2023
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Cessione di Fabbricato
02-01-2023
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