Dichiarazione di ospitalità e Cessione di fabbricato
Ultima modifica 2 gennaio 2023
L'art. 7 del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 disciplina che "Chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza". La dichiarazione di ospitalità deve essere compilata dalla persona proprietaria dell'immobile e deve essere presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, del luogo ove vi è l'immobile, entro 48 ore.
La dichiarazione di ospitalità o il modulo per la cessione del fabbricato deve essere presentata presso l'Ufficio della Polizia Locale, previo appuntamento, entro 48 ore dall'arrivo della persona in Italia oppure della cessione dell'immobile e devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia documento d'identità del dichiarante;
- copia del permesso di soggiorno o del passaporto del cessionario;
- copia della documentazione comprovante la proprietà dell'immobile.