IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Ultima modifica 20 novembre 2023

L’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Informazioni di carattere generale:

Circolare MEF n. 1/DF del 18 marzo 2020 – Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti.

Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) nuova IMU;

F.A.Q. sulle disposizioni in materia di entrate introdotte dalla Legge di stabilità 2016 pubblicate dall'IFEL il 24.02.2016;

Risoluzione MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016 – Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative;

Chiarimenti MEF del 29.01.2016 – Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai famigliari – Obbligo di registrazione del contratto;

I.M.U.  (imposta municipale propria)

La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della sopra richiamata Legge n. 160/2019.

L’imposta municipale propria non si applica ai seguenti immobili:

  • abitazioni principali diverse da quelle classate in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nel limite massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto d’abitazione;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ESENZIONI - RIDUZIONI

Nel 2023 NON vi sono esenzioni COVID-19.

Sono confermate:

  • l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in area di collina delimitata ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 (circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993);
  • l'esenzione IMU per i "Beni merce”, fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati  (art. 1, comma 751, della Legge 160/2019 - Legge di Bilancio 2020). E’ obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.
  • la riduzione della base imponibile del 50% a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, che il comodatario la utilizzi come abitazione principale, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile, non di lusso, adibito a propria abitazione principale;
  • la riduzione dell'imposta al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

NOVITA’ 2023:

  • riduzione per pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 48, della Legge 178/2020- Legge di Bilancio 2021). Ritorna la riduzione del 50% per l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
  • esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, comma 81, della Legge 197/2022 - Legge di Bilancio 2023). All'articolo 1, comma 759, della legge 27  dicembre  2019,  160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) gli immobili non utilizzabili  ne'  disponibili,  per  i quali sia stata  presentata  denuncia  all'autorità  giudiziaria  in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia  stata  presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune  interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente  disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che  danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »;
  • abitazione principale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, e ciò sia comprovabile. E’ stato precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire sempre e comunque dell’esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l’esenzione spetta una sola volta.

Le aliquote e detrazioni IMU stabilite per l’anno 2023, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22.12.2022, sono le seguenti:

 

Tipologie

 

Aliquote per cento/

Detrazione

Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)

0,60

Abitazioni non rientranti nelle tipologie precedenti ed unità immobiliari classificate in Cat. C/2 – C/6 e C/7

1,02

Unità immobiliari classificate in categoria A/10 – C/1 – C/3 – D (esclusa la categoria D/5)     

0,89

Terreni agricoli

0,00

Fabbricati rurali strumentali

0,10

Altri immobili non inclusi nelle tipologie sopra riportate e aree fabbricabili

1,02

Beni-merce

ESENTI

Detrazione per abitazione principale

€ 200,00

 

La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Aree edificabili: con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.02.2023 sono stati individuati i valori di mercato delle aree edificabili siti nel territorio comunale ai fini dell’IMU. Valori aree fabbricabili

Dichiarazione IMU anno 2022: la scadenza della presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2022 è il 30 giugno 2023

Dichiarazione IMU anno 2021: con il D.L. n. 198/2022, cd "Milleproroghe" il termine per la presentazione della dichiarazione 2021 è stato prorogato al 30 giugno 2023. 

Versamento

Le scadenze per l'anno 2023 sono le seguenti:

ACCONTO     ENTRO IL 16 GIUGNO 2023                      
SALDO           ENTRO IL 18 DICEMBRE 2023

L’IMU dovuta per tutti gli immobili dovrà essere versata interamente al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi) per i quali il versamento dovrà essere effettuato nella misura del 7,6 per mille a favore dello Stato e per la differenza rispetto all'aliquota fissata a favore del Comune.

Per il pagamento IMU, da effettuare tramite mod. F24, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

  • 3912 – per abitazione principale e pertinenze – Comune
  • 3913 – per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune
  • 3916 – aree edificabili – Comune
  • 3918 – altri fabbricati – Comune
  • 3925 – per immobili categoria “D”  – quota Stato
  • 3930 – per immobili categoria “D” – quota incremento Comune

Il Codice Catastale del Comune di Monticello Brianza è F674.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta complessiva annua risulti pari o inferiore a € 12,00. L’importo minimo è riferito all’imposta annuale, relativa a tutti gli immobili posseduti.

 

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TASI (tributo sui servizi indivisibili)

La TASI – tributo sui servizi indivisibili – è stata abolita dal 2020 con l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

 

 


TARI (tassa sui rifiuti)

 Le scadenze per il pagamento della TARI anno 2023 saranno le seguenti:

1° rata o pagamento totale: 30 settembre 2023

2° rata: 5 dicembre 2023

Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

 Il pagamento della tassa sui rifiuti potrà essere effettuato, entro le date di scadenza sopra indicate, utilizzando i Modelli F24 semplificato allegati all'avviso inviato ai contribuenti (sui modelli F24 la prima rata è identificata dal codice 0102 e la seconda rata dal codice 0202), tramite uno dei seguenti canali di pagamento:

- presso gli sportelli di qualsiasi Banca sull'intero territorio nazionale, senza alcun costo aggiuntivo;

- presso gli sportelli degli Uffici Postali sull'intero territorio nazionale, senza alcun costo aggiuntivo;

- tramite Home Banking via internet, senza alcun costo aggiuntivo.

Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano:

  • le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU;
  • le risultanze anagrafiche alla data di elaborazione ai fini del calcolo del numero degli occupanti per le utenze domestiche;
  • la classificazione delle attività economiche ATECO per le utenze non domestiche.

Il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione TARI entro 90 giorni dalla data di inizio, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile.

L’Ufficio Tributi  del Comune è a disposizione per qualsiasi chiarimento al n. 039/9231618-20, e-mail tributi@comune.monticellobrianza.lc.it.

Orari di apertura, previo appuntamento telefonico:

  • Lunedì dalle 10:30 alle 13:00
  • Martedì dalle 15:00 alle 18:00
  • Mercoledì dalle 10:30 alle 13:00

Funzionario Responsabile: dott. Ferdinando Rosati (delibera Giunta Comunale n. 28 del 26/04/2022).

Le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e vigenti nel tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Monticello Brianza.

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